Convenzione›Parte III
Art. 12
In vigore dal 25 gen 1963
Gli istituti, le autorità ed i tribunali competenti per le
assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-12