Convenzione›Parte III
Art. 11
In vigore dal 25 gen 1963
1) Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte previste dalle
legislazioni di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per il pagamento delle corrispondenti prestazioni, valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli istituti assicuratori e delle autorità competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che debbono essere
prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-11