Convenzione›Parte III
Art. 13
In vigore dal 25 gen 1963
Le autorità diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono
autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinnanzi a tutti gli istituti, autorità e tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-13