Convenzione›Parte III
Art. 16
In vigore dal 25 gen 1963
1) Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti
concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti:
1° designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti; 2° modalità per il pagamento delle prestazioni dovute da ciascun
ente assicuratore ai rispettivi beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente;
3° controllo medico ed amministrativo dei richiedenti e degli
aventi diritto a prestazioni e rimborso delle spese relative.
2) Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle legislazioni dei rispettivi Stati nel campo delle assicurazioni sociali.
3) Gli istituti e le autorità competenti per le assicurazioni
sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che saranno adottate per l'applicazione della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-16