Convenzione›Parte III
Art. 21
In vigore dal 25 gen 1963
1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile in Roma.
2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.
In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari di entrambe le Parti
Contraenti firmano quattro esemplari della presente Convenzione, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, parimenti validi, nella città di Buenos Aires, addì dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno.
Per il Governo italiano: MARIO MARTINELLI
Ministro per il commercio con l'esterO
Per il Governo argentino: DIOGENES TABOADA
Ministro per affari esteri e per il culto
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-21