ConvenzioneParte III

Art. 21

In vigore dal 25 gen 1963
1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Roma. 2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati. In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari di entrambe le Parti Contraenti firmano quattro esemplari della presente Convenzione, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, parimenti validi, nella città di Buenos Aires, addì dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno. Per il Governo italiano: MARIO MARTINELLI Ministro per il commercio con l'esterO Per il Governo argentino: DIOGENES TABOADA Ministro per affari esteri e per il culto Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PICCIONI
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-21

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