Convenzione›Parte II
Art. 7
In vigore dal 25 gen 1963
1) Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di
entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione è pagata, l'ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi.
2) Se la somma delle prestazioni determinate in conformità
all' non raggiunge l'importo che spetterebbe all'interessato tenendo conto soltanto delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, l'istituto assicuratore di tale Stato aumenta le proprie prestazioni di un importo corrispondente alla differenza tra il predetto importo e la somma delle prestazioni liquidate in conformità all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-7