Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 25 gen 1963
.
I cittadini italiani nella Repubblica Argentina, ed i cittadini
argentini nella Repubblica italiana sono sottoposti alle legislazioni specificate nell' vigenti rispettivamente in Argentina ed in Italia. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-2