Convenzione

Art. VIII

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo VIII Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in uno dei Paesi sono tassabili in conformità delle leggi di questo Paese, ma gli interessi sui prestiti garantiti da ipoteca immobiliare sono considerati avere la loro fonte nel Paese in cui gli immobili sono situati. Gli interessi pagati da un residente del legno Unito ad un residente dell'Italia che sia soggetto ad imposta in Italia sugli interessi stessi e che non svolga un'attività industriale o commerciale nel Regno Unito per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dalla sovrimposta (surtax) nel Regno Unito. Gli interessi pagati da un residente dell'Italia ad un residente del Regno Unito che sia soggetto ad imposta nel legno Unito sugli interessi stessi e che non svolga un'attività industriale o commerciale in Italia per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dall'imposta complementare progressiva sul reddito (complementary tax) in Italia. Quando il reddito è anche tassabile nell'altro Paese l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dalla imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo il termine "interessi" include gli interessi derivanti da obbligazioni, da valori mobiliari da cartelle, da cambiali e da ogni altra forma di credito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-viii

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