Convenzione
Art. VI
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo VI
Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa di uno dei Paesi ricava, dalla, gestione di navi o aeromobili registrati in questo Paese sono esenti da imposta nell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-vi