Convenzione
Art. I
In vigore dal 11 ott 1962
Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,
Desiderando stipulare una Convenzione Intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:
(a) In Italia (da qui innanzi designate come "imposta italiana");
(i) l'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sui redditi agrari;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; e
(vi) l'imposta sulle società per la parte applicata sul
reddito e non sul capitale.
(b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui
innanzi designate come "imposta del Regno Unito"):
l'imposta sul reddito (income tax), inclusa la sovrimposta (surtax)
e l'imposta sui profitti (profits tax).
La presente Convenzione si applicherà anche ad ogni altra
Imposta, avente carattere sostanzialmente simile, applicata in Italia o nel Regno Unito successivamente alla data della firma della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-i