Convenzione
Art. X
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo X
Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attività
commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata è esente in detto altro Paese da qualunque imposta sui utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-x