Convenzione

Art. V

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo V I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in uno dei Paesi sono tassabili in conformità alle leggi di questo Paese. Quando detti redditi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dall'imposta, dovuta sui redditi stessi nell'altro Paese, in conformità all'articolo XVII.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-v

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