Convenzione
Art. II
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo II
Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti
richieda:
(a) Il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda
del Nord;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
(c) le espressioni "uno dei Paesi" e "l'altro Paese" designano il
Regno Unito o l'Italia, come il contesto richiede;
(d) il termine "imposta" designa l'imposta del Regno Unito o
l'imposta italiana, come il contesto richiede;
(e) il termine "persona" include ogni associazione di persone
avente o no la personalità giuridica;
(f) il termine "società" designa ogni ente avente personalità giuridica;
(g) l'espressione "residente del Regno Unito" designa:
(i) ogni società i cui affari sono diretti e controllati nel Regno Unito;
(ii) ogni altra persona che è considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito e che
(aa) non sia considerata residente in Italia ai fini
dell'imposta italiana, ovvero
(bb) sia presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;
(h) l'espressione "residente dell'Italia" designa:
(i) ogni società i cui affari sono diretti e controllati in
Italia;
(ii) ogni altra persona che è considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana e che
(aa) non sia considerata residente nel Regno Unito ai fini
dell'imposta del Regno Unito, ovvero
(bb) se residente nel Regno Unito è ivi presente per un
periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;
(i) le espressioni "residente di uno dei Paesi" e "residente
dell'altro Paese" designano una persona residente del Regno Unito o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede:
(j) le espressioni "impresa del Regno Unito" ed "Impresa
italiana" designano rispettivamente un'impresa industriale o commerciale o un'attività esercitata da un residente del Regno Unito ed una impresa industriale o commerciale o una attività esercitata da un residente dell'Italia, e le espressioni "impresa di uno dei Paesi" ed "impresa dell'altro Paese" designano una impresa del Regno Unito o una impresa italiana, come il contesto richiede;
(k) l'espressione "stabile organizzazione" designa una
succursale, una direzione, uno stabilimento ed altra sede fissa di affari, ma non include le agenzie salvo che l'agente abbia, ed abitualmente eserciti, la facoltà generale di negoziare e concludere contratti per conto di un'impresa di uno dei Paesi o abbia un deposito di merci per l'abituale esecuzione di ordini per conto della impresa. A questo riguardo:
(i) il solo fatto che un'impresa di uno dei Paesi compia affari
nell'altro Paese per mezzo di un mediatore "bona fide" o di un commissionario operante, nell'ambito della sua normale attività, non costituisce un'organizzazione stabile dell'impresa;
(ii) il fatto che un'impresa di uno dei Paesi mantenga
nell'altro Paese una sede fissa di affari, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in sè e per sè, una stabile organizzazione della impresa;
(iii) il fatto che una società residente di uno dei Paesi
abbia una filiale residente dell'altro Paese o che svolga un'attività commerciale o industriale nell'altro Paese (mediante una stabile organizzazione o altrimenti) non può, in sè e per sè, far considerare la filiale come una stabile organizzazione della società madre.
Quando la presente Convenzione stabilisce che il reddito
derivante da fonti situate in uno dei Paesi è esente da imposta in tale Paese se (con o senza altre condizioni) è tassabile nell'altro Paese, ed in base alla legge in vigore in questo altro Paese il detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, la esenzione da accordare, in forza, della presente Convenzione, nel primo Paese è limitata alla sola, parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Paese.
Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
da parte di una delle Parti Contraenti ogni termine non altrimenti definito avrà, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha in base alla legge in vigore nel territorio di quella Parte, relativamente alle imposte che formano l'oggetto della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-ii