Convenzione
Art. IV
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo IV
Quando
a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa, dell'altro Paese, o
b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno dei Paesi e di un'impresa nello altro Paese, e, in entrambi i casi, sono fatte o imposte condizioni fra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, diverse da quelle che sarebbero state fatte fra imprese indipendenti, i profitti che avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanze di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-iv