Convenzione
Art. VII
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo VII
I dividendi pagati da una società residente in uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese su tali dividendi e che non eserciti un commercio o un'industria nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) sono esenti, nel primo Paese, da qualunque imposta prelevata sui dividendi in aggiunta all'imposta applicabile sui profitti o sul reddito della società,
tuttavia, nulla in questo articolo impedisce l'assoggettamento
dei dividendi pagati da una società residente in uno dei Paesi ad una, persona fisica residente dell'altro Paese alle imposte in vigore nel primo Paese alla data della firma della, presente Convenzione.
Quando tali dividendi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese è dedotta dall'imposta dovuta sui dividendi stessi nello altro Paese, in conformità all'articolo XVII.
Quando una società residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, non dovrà essere applicata in quest'altro Paese alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Paese, nè alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti della società, siano o no quei dividendi o profitti non distribuiti, in tutto o in parte, profitti o redditi così ricavati. In caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi fiscali di una o
di ambedue le Parti Contraenti, riguardanti questo articolo, le due Parti Contraenti si consulteranno allo scopo di stabilire se è necessario emendare, con riguardo a tali cambiamenti, questo articolo dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-vii