Convenzione

Art. XII

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XII I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi da una persona fisica residente dell'altro Paese, possono essere tassati nel primo Paese. Quando il reddito è anche tassabile nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese deve essere dedotta, dall'imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo i servizi che le persone fisiche rendono, in tutto o in massima parte, su navi o aeromobili gestite da un residente di uno dei Paesi saranno considerati come resi in questo Paese. una persona fisica residente del Regno Unito è esente da imposta in Italia sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in Italia in qualunque anno fiscale sei (a) è presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni in detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di società o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse,di un residente del Regno Unito; (ii) negli altri casi il percipiente non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari in Italia; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzioni nella determinazione di un qualunque reddito tassabile in Italia; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta nel Regno Unito. Una persona fisica residente dell'Italia è esente da imposta nel Regno Unito sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi nel Regno Unito in qualunque anno fiscale se: (a) è presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni di detto anno; e (b) (i) nel caso di amministratori di società o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente dell'Italia: (ii) negli altri casi il percipiente, non abbia un ufficio o altra sede fissa di affari nel Regno Unito; e (c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzione nella determinazione di un qualunque reddito tassabile nel Regno Unito; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta in Italia. Le disposizioni dei paragrafi e di questo articolo non si applicano ai profitti o remunerazioni dei professionisti dello spettacolo quali artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti ed atleti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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