Convenzione
Art. XVI
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XVI
Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle
stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini della imposta del Regno Unito, che spettano ai cittadini britannici non residenti nel Regno Unito.
Le persone fisiche residenti del Regno Unito hanno diritto alle
stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini dell'imposta italiana, che spettano ai cittadini italiani non residenti in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xvi