Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XIX
I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere
assoggettati nel territorio dell'altra Parte Contraente ad alcuna tassazione o formalità ad essa relativa che sia diversa, più alta, o più gravosa della tassazione e relative formalità cui sono o possono essere assoggettati i nazionali della detta altra Parte.
Le imprese di uno dei Paesi, tanto se siano gestite da società
di capitali o da enti collettivi, quanto se siano gestite da società, di persone o da persone fisiche, non possono essere assoggettate nell'altro Paese, relativamente ai redditi o profitti attribuibili alle loro stabili organizzazioni in tale altro Paese, a tassazioni diverse, più alte o più gravose delle tassazioni cui sono o possono essere assoggettate le imprese similmente gestite di detto altro Paese relativamente ai profitti analoghi.
Questo articolo non può essere interpretato come:
(a) facente obbligo ad una delle Parti Contraenti di accordare ai
nazionali dell'altra Parte Contraente che non sono residenti nel territorio della prima Parte le stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni
ai fini fiscali accordate ai propri nazionali; o
(b) modificante il regime di imposizione in Italia dell'imposta sulle società a carico delle società di persone, associazioni, ecc., estere, tenute alla detta imposta secondo la legge italiana.
In questo articolo il termine "nazionali" designa:
(a) con riguardo all'Italia:
tutti i cittadini italiani ovunque residenti, tutte le persone residenti in Italia, le persone protette dalla Italia e tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio italiano cui la Convenzione si applica;
(b) con riguardo al Regno Unito:
tutti i sudditi britannici e le persone protette dalla Gran
Bretagna:
(i) residenti nel Regno Unito o in qualunque altro territorio
britannico cui la presente Convenzione è estesa in forza
dell'articolo XX, o
(ii) derivanti tale loro stato da determinati rapporti con il
Regno Unito o un qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione è estesa in forza dell'articolo XX,
e tutte le persone giuridiche, società di persone,
associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio britannico cui la Convenzione si applica.
In questo articolo il termine "tassazione" designa le imposte cui fa riferimento l'articolo I della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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