Convenzione

Art. XXI

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XXI La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile. la presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xxi

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