Art. 2

In vigore dal 11 ott 1962
Piena ed Intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-rd-2

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