Art. 1

In vigore dal 11 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.
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