Art. 1
In vigore dal 11 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-rd-1