Convenzione
Art. XXI
21 / 23In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XXI
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.
la presente Convenzione entrerà in vigore dal giorno dello
scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xxi