Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XVII Le leggi delle Parti Contraenti continueranno a regolare la tassazione dei redditi che sorgano in ciascuno dei Paesi, salve le contrarie esplicite disposizioni della presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi i Paesi, la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi di questo articolo. Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito, l'imposta dovuta in Italia, direttamente o sotto forma di ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito relativa a detto reddito. Quando tale reddito è costituito da un dividendo ordinario pagato da una società residente dell'Italia, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana relativa a dividendi) anche dell'imposta italiana dovuta dalla, società sui suoi profitti: e, se si tratta di dividendo su azioni preferenziali, che rappresenti contemporaneamente un dividendo a saggio fisso ed una partecipazione addizionale ai profitti della società, la imposta italiana così dovuta dalla società viene parimenti presa in conto per la parte eccedente il dividendo al saggio fisso. L'imposta dovuta nel Regno Unito, direttamente o sotto forma di ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate nel Regno Unito, è ammessa in deduzione dall'imposta italiana relativa a detto reddito, ma per un ammontare non eccedente il rapporto in cui il reddito stesso sia al totale reddito assoggettabile all'imposta italiana. Quando il reddito in questione è costituito da dividendi derivanti da fonti situate nel Regno Unito la deduzione dall'imposta italiana dell'imposta dovuta nel Regno Unito è ammessa soltanto nel case di dividendi percepiti da persone fisiche e non può eccedere in alcun modo l'8% dell'ammontare dei dividendi assoggettabili all'imposta italiana. Quando una persona è residente nel Regno Unito al fini dell'imposta del Regno Unito ed è anche residente in Italia al fini dell'imposta italiana (a) le disposizioni del paragrafo di questo articolo si applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti situate in Italia, e (b) le disposizioni del paragrafo di questo articolo si applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti situate nel Regno Unito, ma soltanto quando detta persona è presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi eccedenti nell'insieme 183 giorni nell'anno cui la tassazione si riferisce. Ai fini di questo articolo, i profitti o remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi sono considerati come reddito derivante da fonti situate in tale Paese, ed i servizi resi interamente o prevalentemente su navi o aeromobili gestiti da un residente di uno dei Paesi sono considerati come resi in tale Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xvii

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