Convenzione

Art. XIII

In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XIII Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo dell'articolo XI) e le annualità ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia. Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo dell'articolo XI) e le annualità, ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito. In questo articolo: (a) Il termine "pensione" designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate; (b)Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato e determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xiii

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