Convenzione
Art. XIV
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XIV
I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono
remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una università, un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xiv