Art. XIV
Convenzione

Art. XIV

14 / 23
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XIV I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una università, un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xiv