Convenzione
Art. XI
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo XI
Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da o con fondi
costituiti da una delle Parti Contraenti ad un persona fisica, come corrispettivo di servizi resi a detta Parte nell'espletamento di funzioni amministrative, sono esenti da imposta nel territorio della, altra Parte Contraente, a meno che il percipiente sia cittadino della detta altra Parte Contraente senza essere anche cittadino della Parte menzionata prima.
Le disposizioni dei comma precedente si applicano alle
remunerazioni relative ai servizi resi in Italia dal personale della Commissione Imperiale per le tombe di guerra.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
pagamenti relativi a servizi resi in rapporto ad attività commerciali o industriali esercitate dalle l'arti Contraenti a scopo di lucro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-xi