Convenzione
Art. III
In vigore dal 11 ott 1962
Articolo III
Un'impresa di uno dei Paesi non è soggetta ad Imposizione
nell'altro Paese, con riguardo ai suoi profitti industriali o commerciali, a meno che non svolga un'attività industriale o commerciale in tale altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge una tale attività, detto altro Paese può procedere alla tassazione di quei profitti, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
Quando un'impresa di uno dei Paesi svolge una attività
industriale o commerciale nell'altro Paese mediante una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a tale stabile organizzazione i profitti industriali o commerciali che ai ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati in quest'altro Paese se fosse stata un'impresa indipendente operante nelle stesse o in simili attività alle stesse o simili condizioni e senza alcun legame con l'impresa di cui è stabile organizzazione.
Nella determinazione dei profitti commerciali ed industriali di
una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili alla, stabile organizzazione, incluse le spese esecutive e quelle generali di amministrazione così imputabili.
Nessun profitto è attribuito alla stabile organizzazione di
un'impresa, di un Paese situata, nell'altro Paese in rapporto al semplice acquisto di merci o prodotti in detto altro Paese da parte della impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378#art-c-iii