Art. 31

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 7 mag 1968
Sussidi alle scuole materne. Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65. (5d) Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa. Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza. Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell' della legge 10 agosto 1950, n. 647. Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 31 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo