Art. 26

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 26 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo