Art. 29

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Contributi agli Istituti che dispongono di propri edifici. Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all' della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuto ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi. A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall' della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio. I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all' della presente legge.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 29 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo