Art. 34

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Trasporto degli alunni. Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale. I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 34 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo