Art. 34 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 34

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Trasporto degli alunni. Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il complemento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale. I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.
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