Art. 32

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni. Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 32 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo