Art. 28
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 29 lug 1965
Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.
Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-61 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
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