Art. 23

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Criteri di ripartizione dei contributi. Nella ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell' è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contributo in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all' della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate similari dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali. Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta. Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 23 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo