Art. 20

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Costruzioni di edifici. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-1964 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell' del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università. Le Regioni, le Province, i Comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 20 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo