Art. 17

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti. La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente. La ripartizione delle somme è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 17 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo