Art. 13

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 8 mar 1963
Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all' o all' della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A. - Casas, e quando si verificano casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti. Entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma .
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 13 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo