Art. 10

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province. I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo. I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo. I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 10 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo