Art. 12
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Provvidenze speciali.
I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.- Casas.
Il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.
L'U.N.R.R.A.- Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge.
Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal provveditore agli studi, dall'ingegnere capo del Genio civile della Provincia e dal sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.- Casas non si applica la norma dell', comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.
L' U.N.R.R.A.- Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici, in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.
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