Art. 5
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Prestazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.
Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all' della presente legge debbono pervenire ai Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:
a) ripartizione delle somme complessive stanziate annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell';
b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;
c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.
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