Art. 18

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne. Sulle somme di cui all', ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all' della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate. La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 18 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo