Art. 22

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Domande di contributo statale. Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi dell' è determinato, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro per la pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell' entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 22 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo