Art. 27

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Immobili di proprietà dello Stato. Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata. Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 27 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo