Art. 27
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Immobili di proprietà dello Stato.
Ad ogni Convitto nazionale ed Educandato femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.
Le opere di manutenzione ordinaria, e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.
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