Art. 30

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Agevolazioni tributarie. Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 30 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo