Art. 35
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 20 set 1964
Libri di testo per le scuole elementari.
Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
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