Art. 40
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 29 lug 1965
Dotazione dei gabinetti laboratori, officine e biblioteche degli
Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.
Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnicoscientifica, compresi i sussidi audiotelevisi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963 -14, e 1964-65.
Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. (4b)
Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa, del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. (4b)
5d
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073#art-40