Art. 42
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Contributo ordinario dello Stato alle Università
Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.
Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare, complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.
La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
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